Fotografia e Diritto d'autorea cura dell'Avv.Michele Capra socio onorario UIF L. 22 aprile 1941 n.633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941). Le disposizioni del D.L.vo 9 aprile 2003, n. 68, recante modifiche a questo provvedimento si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplate, protetti alla data del 22 dicembre 2002 96. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93. [93 Dopo la morte dell'autore o del destinatario (della persona ritrattata) occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto]. |